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Riassunto della sentenza del Tribunale federale generato dall'IA tramite opencaselaw.ch. Nessuna garanzia sull'esattezza delle informazioni.

Diritto penale  ·  Sentenza 6B_513/2026  ·  del 08.10.2026

Mehrfache versuchte schwere Köperverletzung, einfache Körperverletzung mit gefährlichem Gegenstand usw.; Landesverweisung; willkürliche Beweiswürdigung

Traduzione automatica del riassunto tedesco (generata dall'IA). Versione tedesca

B_513/2026 — Imputabilità ed espulsione in caso di politossicomania e lunga durata del soggiorno

Ambito giuridico: Diritto penale materiale (imputabilità, espulsione) · Autorità inferiore: Tribunale superiore del Cantone Soletta, Camera penale (sentenza del 3 febbraio 2026, STBER.2025.83) · Composizione: I. Camera penale, giudice federale Muschietti (presidente), giudice federale Heine, giudice federale Guidon, cancelliera Unseld · Esito del procedimento: ricorso respinto, per quanto entrato nel merito; gratuito patrocinio accordato

Executive Summary

  • Punto centrale: Un cittadino turco con 45 anni di soggiorno in Svizzera, politossicomania e quadro di disturbo combinato della personalità censura la delimitazione tra scemata imputabilità e incapacità di imputabilità (art. 19 CP), la valutazione delle prove e l'espulsione obbligatoria (art. 66a CP) a motivo del suo stato di salute e dell'assenza di legami familiari.
  • Decisione: Il Tribunale federale respinge il ricorso. L'autorità inferiore ha correttamente escluso l'incapacità di imputabilità e ha tenuto conto della scemata imputabilità nella commisurazione della pena. L'espulsione di otto anni è conforme al diritto federale; l'interesse pubblico alla sicurezza prevale chiaramente sull'interesse privato a rimanere.
  • Importanza: La sentenza conferma la prassi restrittiva in materia di casi di rigore in caso di cattiva integrazione e assenza di legami familiari nonostante la lunga durata del soggiorno. Degna di nota è l'approfondita trattazione dell'argomento relativo all'assenza di un programma metadone nello Stato d'origine: l'autorità inferiore viene corretta per quanto il mero rinvio a un sito Internet non è sufficiente, il risultato è tuttavia confermato, poiché l'assistenza medica di base in Turchia è garantita e l'esecuzione va di conseguenza organizzata.

Fatto

Situazione iniziale e sentenza di primo grado

La Pretura di Soletta-Lebern ha condannato A.A.________ il 23 aprile 2025 per più episodi di tentato lesioni personali gravi (fatti del 26 ottobre 2022, 3 dicembre 2022, 25 dicembre 2022 e 16 maggio 2023), disobbedienza a ordini di autorità, ingiuria e più volte violazione della legge sugli stupefacenti a una pena detentiva ferma di 34 mesi, a una pena pecuniaria di 10 giorni-ammenda a fr. 10.-- e a una multa di fr. 200.--. Ha rinunciato a una misura ambulatoriale ai sensi dell'art. 63 CP. Ha espulso il cittadino turco per otto anni e ha disposto la segnalazione SIS.

Procedimento d'appello

Contro la sentenza pretoria hanno proposto appello sia A.A.________ sia il Ministero pubblico. Il Tribunale superiore del Cantone Soletta ha dichiarato A.A.________, con sentenza del 3 febbraio 2026, colpevole per quanto concerne l'imputazione n. 1.2 di lesioni personali semplici con oggetto pericoloso e per quanto concerne il n. 1.4 di tentato lesioni personali semplici con oggetto pericoloso. Per il resto ha confermato la sentenza di primo grado, computando ex novo 996 giorni di custodia sulla pena detentiva. Le spese del procedimento d'appello sono state poste integralmente a carico del ricorrente.

Ricorso al Tribunale federale

A.A.________ chiede con ricorso in materia penale la piena assoluzione, la disposizione di una misura ambulatoriale, la rinuncia all'espulsione, l'addebito delle spese procedurali alla Cassa dello Stato nonché una riparazione morale di fr. 200.-- per ogni giorno di custodia scontata. In via subordinata chiede il rinvio all'autorità inferiore. Presenta inoltre una domanda di gratuito patrocinio.

Situazione personale del ricorrente

A.A.________ è nato il 5 febbraio 1967 a Istanbul e ha trascorso i primi sei anni presso la nonna nella Turchia rurale. Ha frequentato ivi la scuola fino alla 6ª classe. Il 4 gennaio 1981 è entrato in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare e ha ottenuto un'autorizzazione domiciliare. In Svizzera ha frequentato dalla 7ª alla 10ª classe. Non ha completato alcuna formazione. Ha iniziato fin da giovane il consumo illegale di droghe. Ha lavorato saltuariamente come copritetto non qualificato, in un'officina di molatura e come aiuto giardiniere, ma ha percepito anche ripetutamente l'aiuto sociale. Ha perseguimenti in corso per circa fr. 26'000.-- e 54 atti di difetto. Parla, in considerazione della lunga durata del soggiorno, un tedesco al di sotto della media. La moglie, da cui è separato dalla fine del 2017, e suo figlio adulto risiedono in Svizzera, ma non intrattengono una relazione stretta con lui. Anche con i suoi tre fratelli e un altro figlio di circa undici anni all'estero non esistono legami rilevanti. Ha numerose condanne precedenti, in parte in materia.

Considerandi

1. Imputabilità: delimitazione tra scemata imputabilità e incapacità di imputabilità (art. 19 CP)

Censura del ricorrente

Il ricorrente censura una valutazione arbitraria delle prove e una violazione del principio «in dubio pro reo» nonché degli art. 19 cpv. 1 e 3 e art. 20 CP. Rimprovera alla perizia psichiatrica del Dr. med. B.________ del 13 ottobre 2023 (con integrazione del 3 luglio 2024) gravi carenze: chiavi di diagnosi errate, errata attribuzione contenutistica dei codici ICD, trattazione sintetica e non persuasiva dell'incapacità di imputabilità, conclusioni errate, scelta del metodo non comprensibile, valutazione contraddittoria e indicazioni di data errate. Sostiene che la sua capacità di discernimento viene descritta nella perizia come «significativamente ridotta» e conclude che l'autorità inferiore avrebbe dovuto accertare la sua incapacità di imputabilità e disporre una misura ambulatoriale.

Disposizione determinante

Art. 19 CP (RS 311.0)Commentario su glossagens.ch

«1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. 2 Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena. 3 Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59–61, 63, 64, 67, 67b e 67e. 4 I capoversi 1–3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato.»

Valutazione del Tribunale federale

Il Tribunale federale espone in primo luogo i principi determinanti: la scemata imputabilità concerne, come l'incapacità di imputabilità, uno stato dell'autore (DTF 134 IV 132 consid. 6.1). In quale stato egli si trovasse al momento del fatto è questione di fatto, che il Tribunale federale esamina unicamente sotto il profilo dell'arbitrio (DTF 141 IV 305 consid. 6.6.1). È questione di diritto, per contro, se l'autorità inferiore abbia correttamente interpretato e applicato i concetti di scemata imputabilità rispettivamente di incapacità di imputabilità (DTF 107 IV 3 consid. 1a). Il giudice valuta le perizie in linea di principio liberamente (art. 10 cpv. 2 CPP); in questioni di natura tecnica non può tuttavia discostarsene senza motivi fondati (DTF 150 IV 1 consid. 2.3.3; DTF 141 IV 369 consid. 6.1).

L'autorità inferiore esclude un'incapacità di imputabilità ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 CP, ma afferma, nell'ambito della commisurazione della pena, una scemata imputabilità in misura grave, media rispettivamente lieve ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 CP. Nel caso di specie si tratta dunque della delimitazione tra scemata imputabilità e incapacità di imputabilità. Il Tribunale federale rileva che il ricorrente, con la sua critica generica, non riesce a dimostrare per quale ragione la perizia non dovrebbe essere persuasiva sotto questo profilo. Non si può rimproverare al perito di essersi dovuto esprimere in modo più preciso qualora dalla perizia risulti che il ricorrente presentava al momento del fatto una scemata imputabilità — il che esclude un'incapacità di imputabilità. L'obiezione secondo cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare più da vicino la capacità di discernimento «significativamente ridotta» è infondata, poiché questa formulazione non lascia alcun margine di apprezzamento per una capacità di discernimento del tutto mancante.

Il perito ha diagnosticato un disturbo combinato della personalità, una dipendenza da oppioidi, cocaina, benzodiazepine e nicotina (in alternativa: politossicomania), un delirio indotto da cocaina nonché un disturbo cognitivo persistente dovuto al consumo protratto di cocaina. Il Tribunale federale conferma che queste diagnosi sono motivate in modo persuasivo e comprensibili. L'errata attribuzione dei codici ICD-10 non rende le diagnosi in quanto tali errate. Il richiamo a possibili deliri indotti da cocaina e allucinazioni mostra unicamente che il quadro clinico può accompagnarsi a tali sintomi; non vengono fornite concrete argomentazioni sul fatto che il ricorrente al momento dei singoli fatti abbia sofferto di massicce idee deliranti escludenti l'imputabilità.

La misura ambulatoriale richiesta è motivata dal ricorrente unicamente con l'incapacità di imputabilità da lui dedotta. Poiché questa è esclusa, non occorre esaminare ulteriormente la questione. Ciò corrisponde alla sistematica dogmatica dell'art. 19 CP, secondo cui le misure ai sensi del cpv. 3 possono essere disposte solo in caso di accertata incapacità di imputabilità o scemata imputabilità, ma non quale unica conseguenza di una incapacità di imputabilità soltanto dedotta (cfr. Commentario Glossagens all'art. 19 CP, sezione II.2: la scemata imputabilità comporta un'attenuazione obbligatoria della pena ai sensi dell'art. 48a CP, ma non automaticamente una misura).

2. Valutazione delle prove: valutazione delle dichiarazioni a discarico (art. 147 cpv. 4 CPP, art. 6 cpv. 3 lett. d CEDU)

Il ricorrente sostiene che l'autorità inferiore ha assunto in sentenza le dichiarazioni delle persone sentite a titolo informativo C.________ e D.________, ma non le ha valutate, sebbene egli ne avesse chiesto l'utilizzazione. Da tali dichiarazioni risulterebbe che egli era stato aggredito dal danneggiato e si trovava in stato di legittima difesa.

Il Tribunale federale respinge la censura. L'autorità inferiore ha esplicitamente esposto che le dichiarazioni sono utilizzabili (sentenza impugnata consid. 2.1.3). Non è ravvisabile una violazione dell'art. 147 cpv. 4 CPP o dell'art. 6 cpv. 3 lett. d CEDU. Per il resto, la critica si esaurisce in un'indebita censura appellatoria della valutazione delle prove. Il danneggiato ha riportato ferite da taglio in diverse parti del corpo, provenienti da un oggetto tagliente, presumibilmente un coltello. L'autorità inferiore motiva in modo non arbitrario per quale ragione il fatto che il ricorrente si trovasse a terra, in parte al di sotto del danneggiato, non conduce ad alcuna conclusione a suo favore: le persone sentite a titolo informativo hanno osservato i fatti solo quando il danneggiato si trovava già sopra il ricorrente e cercava di togliergli il coltello. La dichiarazione di D.________ conferma che il ricorrente aveva un coltello in mano e che il danneggiato cercava di trattenere la mano del ricorrente. L'autorità inferiore valuta entrambe le dichiarazioni e qualifica le indicazioni contraddittorie del ricorrente come pretesto difensivo.

3. Espulsione: esame del caso di rigore e stato di salute (art. 66a CP)

Censura del ricorrente

Il ricorrente critica che l'espulsione violi l'art. 66a cpv. 2 CP nonché gli art. 3 e 8 CEDU. Sostiene di aver condotto, durante l'esecuzione anticipata, una vita senza dar luogo a rilievi comportamentali, che il suo stato di salute e la sua età (quasi 60 anni) renderebbero un trasferimento in Turchia una forma di abbandono, che le strutture mediche nel Paese di destinazione non erano state effettivamente verificate e che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto del matrimonio forzato. Inoltre verrebbe ingiustamente incluso il quadro sanzionatorio aggravato del nuovo diritto.

Disposizione determinante

Art. 66a CP (RS 311.0)Commentario su glossagens.ch

«1 Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta: [...] b. lesioni personali gravi (art. 122), [...] 2 Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.»

Applicabilità di principio

Il ricorrente è cittadino turco ed è stato condannato per più episodi di tentato lesioni personali gravi. I presupposti per un'espulsione ai sensi dell'art. 66a cpv. 1 lett. b CP sono di conseguenza in linea di principio soddisfatti. L'espulsione obbligatoria si applica a prescindere dalla concreta gravità del fatto e anche in caso di tentativo (DTF 146 IV 105 consid. 3.4.1; DTF 144 IV 168 consid. 1.4.1).

Clausola del caso di rigore (art. 66a cpv. 2 CP)

La clausola del caso di rigore serve a concretare il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; DTF 149 IV 231 consid. 2.1.1; DTF 146 IV 105 consid. 3.4.2) e va applicata restrittivamente. Per l'esame del caso di rigore il Tribunale federale ricorre al catalogo di criteri di cui all'art. 31 cpv. 1 OAS, in particolare il grado di integrazione, i legami familiari, la durata del soggiorno, lo stato di salute e le possibilità di risocializzazione (DTF 149 IV 231 consid. 2.1.1; DTF 144 IV 332 consid. 3.3.2). L'interpretazione conforme alla CEDU richiede un orientamento sull'esame di proporzionalità ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 145 IV 161 consid. 3.4), in base alla giurisprudenza della Corte EDU vanno considerati in particolare il tipo e la gravità del reato, la durata del soggiorno, il tempo trascorso dal fatto nonché il comportamento dell'interessato e l'ampiezza dei legami sociali, culturali e familiari (Corte EDU, E.V. c. Svizzera, n. 77220/16, § 34; M.M. c. Svizzera, n. 59006/18, § 49).

Applicazione al ricorrente

L'autorità inferiore esclude un grave caso di rigore personale: il ricorrente non intrattiene con alcuna persona della sua famiglia una relazione autentica e realmente vissuta. Suo figlio adulto lo ha visitato in carcere nel maggio e giugno 2025, ma in precedenza non lo vedeva dal 2021. Con la moglie separata non vi è alcuna relazione; ha definito il matrimonio una «catastrofe». Le limitazioni di salute non sono così gravi da impedirgli di ricevere in Turchia un'adeguata assistenza medica. Il ricorrente ha frequentato la scuola in Turchia per sei anni e parla la sua lingua madre. Un reinserimento nel Paese d'origine è possibile e ragionevole. In Svizzera, nonostante 45 anni di presenza, non è ben integrato.

Il Tribunale federale concorda con ciò nel risultato. A favore dell'ammissione di un caso di rigore depone unicamente lo stato di salute del ricorrente quasi sessantenne e privo di mezzi: egli soffre di una patologia cronica della schiena, di una patologia polmonare, di un disturbo combinato della personalità, di una dipendenza da sostanze multiple (politossicomania), di un delirio indotto da cocaina nonché di un disturbo cognitivo persistente dovuto al consumo protratto di cocaina. È sottoposto a sostituzione con oppioidi da tre decenni.

Stato di salute e assistenza medica in Turchia

Il Tribunale federale procede qui a una valutazione differenziata. L'autorità inferiore, con rinvio a un'offerta Internet della società G.________ con sede a Istanbul, assume che programmi metadone siano offerti anche in Turchia. Il ricorrente critica a ragione che da ciò non si può dedurre che egli in Turchia avrà concretamente accesso a un'offerta del genere. Non si può presumere l'esistenza in Turchia di programmi metadone finanziati dallo Stato, dai quali persone prive di mezzi possano beneficiare per anni.

Il Tribunale federale conferma tuttavia il risultato dell'autorità inferiore: la Turchia dispone di strutture statali per il trattamento delle dipendenze e di un sistema di casse malati che garantisce l'assistenza di base gratuita per le persone prive di mezzi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-2665/2024 del 18 maggio 2026 consid. 10.3.4). Sebbene l'assenza di un programma statale metadone paragonabile a quello svizzero costituisca uno svantaggio, questo non conduce tuttavia necessariamente all'inammissibilità dell'allontanamento (cfr. sentenza 2C_525/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 5.5.1). Determinante è che le misure svizzere di terapia delle dipendenze in tre decenni non sono riuscite a dissuadere il ricorrente dal consumo di ulteriori stupefacenti, in particolare cocaina — le possibilità di trattamento medico sono quindi limitate anche in Svizzera. Lo stato di salute in Turchia non è necessariamente di gran lunga peggiore che in Svizzera. Al momento dell'esecuzione va tenuto conto della circostanza della sostituzione con metadone; quest'ultima va organizzata in modo che il ricorrente non rischi un rapido e irreversibile peggioramento del suo stato di salute (art. 66d cpv. 1 lett. b CP in combinazione con l'art. 3 CEDU; cfr. Corte EDU, Paposhvili c. Belgio, n. 41738/10, § 183; DTF 146 IV 297 consid. 2.2.3). Un sostegno finanziario per un'assistenza medica temporanea nel Paese d'origine non è previsto dalla legge per l'espulsione. Le autorità svizzere sono tuttavia tenute, nell'ambito delle concrete misure di rientro, a adottare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per garantire dal punto di vista medico che la vita e la salute della persona tenuta al rientro non siano compromesse per quanto possibile (sentenze 7B_131/2024 del 24 febbraio 2025 consid. 2.2.6; 7B_1022/2024 del 15 novembre 2024 consid. 4.2.6). L'esecuzione deve essere pianificata e attuata con cura; solo qualora essa non sia possibile anche con un'adeguata assistenza medica al rientro nel lungo periodo, si pone la questione di un'inammissibilità o impossibilità dell'esecuzione.

Ponderazione degli interessi

Anche in caso di ammissione di un caso di rigore, l'interesse pubblico all'espulsione prevalerebbe sull'interesse privato. Il tentato lesioni personali gravi è un reato molto grave. Il ricorrente ha dimostrato più volte di non esitare a usare la violenza e di lasciarsi provocare facilmente, come mostrano sia il presente procedimento sia il suo estratto del casellario giudiziario di sette pagine. Ha commesso reati a intervalli regolari e non si è lasciato impressionare né da pene detentive ferme né da un ammonimento dell'ufficio migrazioni. Secondo la perizia il rischio di futuri reati violenti si colloca nettamente al di sopra del 50 %, il che è collegato all'accertata aumentata propensione all'aggressività e all'uso di coltelli. La prognosi legale è estremamente sfavorevole. Il ricorrente dà l'impressione di vivere in Svizzera soprattutto per i vantaggi economici, non per una buona integrazione.

Il Tribunale federale non entra nel merito delle censure concernenti il quadro sanzionatorio del diritto previgente, le possibilità di visita nell'esecuzione penale e la frequenza di matrimoni forzati nell'ambito culturale turco, in quanto tali argomentazioni non sono neppure lontanamente idonee a far apparire arbitraria l'accertazione dei fatti operata dall'autorità inferiore. Non è ravvisabile una violazione dell'art. 2 cpv. 2 CP. L'espulsione è, per quanto esposto, conforme al diritto federale.

4. Spese procedurali e riparazione morale

Le richieste di ridistribuzione delle spese procedurali e di concessione di una riparazione morale non sono motivate più da vicino, rispettivamente sono motivate implicitamente unicamente con l'assoluzione richiesta. Poiché le condanne sono confermate, non occorre esaminare ulteriormente la questione.

5. Gratuito patrocinio

La domanda di gratuito patrocinio è accolta, poiché l'indigenza appare accertata e il ricorso per quanto concerne l'espulsione non era fin dall'inizio privo di prospettive. Non sono percepite spese giudiziarie; il rappresentante legale è indennizzato dalla cassa del Tribunale federale con fr. 3'000.-- (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF).

Collocamento nella giurisprudenza

Imputabilità e valutazione della perizia

La sentenza si colloca nella giurisprudenza consolidata in materia di delimitazione tra incapacità di imputabilità e scemata imputabilità. Il Tribunale federale ha già chiarito nel DTF 134 IV 132 consid. 6.1 che la scemata imputabilità, come l'incapacità di imputabilità, concerne uno stato dell'autore e che la questione in quale stato egli si trovasse al momento del fatto è questione di fatto. La corrispondente questione di diritto — se i concetti siano stati correttamente interpretati — è soggetta a libero esame (DTF 107 IV 3 consid. 1a). Questa ripartizione tra questione di fatto e questione di diritto è applicata coerentemente nella presente sentenza: il Tribunale federale esamina la valutazione della perizia da parte dell'autorità inferiore unicamente sotto il profilo dell'arbitrio e giunge alla conclusione che le diagnosi (disturbo combinato della personalità, politossicomania, delirio indotto da cocaina, disturbo cognitivo) sono motivate in modo persuasivo. Ciò corrisponde al principio secondo cui il giudice, in questioni di natura tecnica, non può discostarsi dalla perizia senza motivi fondati (DTF 150 IV 1 consid. 2.3.3; DTF 141 IV 369 consid. 6.1), come esposto anche nel Commentario Glossagens all'art. 19 CP nella sezione dedicata all'incapacità di imputabilità (cpv. 1): è incapace di imputabilità solo chi al momento del fatto, a causa di un grave disturbo psichico, era incapace di valutare il carattere illecito del fatto o di agire secondo tale valutazione.

La delimitazione operata nella sentenza — secondo cui una capacità di discernimento «significativamente ridotta» non lascia alcun margine di apprezzamento per una capacità di discernimento del tutto mancante — precisizza la giurisprudenza in modo dogmaticamente corretto. Conferma l'orientamento del DTF 136 IV 55 consid. 5.5–5.8, secondo cui la scemata imputabilità va considerata nell'ambito della commisurazione della pena e il giudice deve indicare in quale misura essa si ripercuote in senso attenuante sulla colpevolezza. L'autorità inferiore ha fatto esattamente ciò, accertando per i singoli fatti una scemata imputabilità in misura grave, media rispettivamente lieve e tenendone conto nella commisurazione della pena.

Il rifiuto della misura ambulatoriale corrisponde alla sistematica dell'art. 19 cpv. 3 CP: le misure possono essere disposte quando i presupposti del cpv. 1 o del cpv. 2 sono soddisfatti, non sono tuttavia obbligatorie. Poiché il ricorrente motivava la misura unicamente con l'incapacità di imputabilità dedotta e questa è stata correttamente esclusa, la richiesta era priva di oggetto. Anche l'art. 20 CP (perizia di un perito in caso di dubbi sull'imputabilità) è stato osservato nel presente caso, poiché era stata redatta una perizia.

Espulsione: caso di rigore e stato di salute

La sentenza si inserisce nell'ampia giurisprudenza sull'art. 66a cpv. 2 CP. La decisione guida DTF 146 IV 105 ha chiarito che l'esame del caso di rigore non va svolto schematicamente in base alle durate del soggiorno, ma richiede un esame del singolo caso sulla base dei consueti criteri di integrazione. Il caso di specie illustra esemplarmente questo principio: nonostante 45 anni di presenza in Svizzera, un caso di rigore è escluso, perché l'integrazione è cattiva (nessuna formazione, fruizione dell'aiuto sociale, conoscenze linguistiche al di sotto della media, numerose condanne precedenti) e non esiste una relazione familiare stretta, autentica e realmente vissuta. Ciò corrisponde alla dogmatica esposta nel Commentario Glossagens all'art. 66a CP, secondo cui la violazione dei criteri di integrazione di cui all'art. 58a LStrI esclude regolarmente un caso di rigore privato (cfr. anche DTF 144 IV 332 consid. 3.3.2).

La ponderazione degli interessi segue l'orientamento consolidato, secondo cui in caso di gravi reati violenti e prognosi legale sfavorevole l'interesse pubblico alla sicurezza prevale regolarmente. La pena detentiva di 34 mesi si colloca nettamente al di sopra della soglia dei due anni, a partire dalla quale devono sussistere circostanze eccezionali affinché l'interesse privato prevalga (cfr. 6B_518/2024 consid. 2.3.8; sentenza 6B_293/2025 del 4 giugno 2026 consid. 3.1.4). Il Tribunale federale ha in tale contesto fatto leva sulla pericolosità latente, sul tasso di recidiva nettamente superiore al 50 % e sulla propensione all'uso di coltelli — criteri che sono riconosciuti nella prassi costante (cfr. DTF 146 IV 105 consid. 3.4.5; sentenza 6B_845/2025 del 18 giugno 2026 consid. 2.3.4).

Particolarmente degna di nota è la trattazione dello stato di salute del ricorrente e dell'assistenza medica in Turchia. Il Tribunale federale ha già rilevato nel DTF 145 IV 455 consid. 9.1 che elementi di natura medica devono trovare considerazione nell'ambito dell'esame di proporzionalità ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU, ma che un rimpatrio in un Paese con minori possibilità di trattamento viola l'art. 3 CEDU tuttavia solo in casi molto eccezionali (Corte EDU, N. c. Regno Unito, n. 26565/05, § 42; Corte EDU, Paposhvili c. Belgio, n. 41738/10, § 183). La presente sentenza precisizza questi principi per il caso specifico della dipendenza da droghe e della sostituzione con metadone: l'assenza di un programma statale metadone nello Stato d'origine non conduce necessariamente all'inammissibilità dell'allontanamento, qualora sussistano strutture statali per il trattamento delle dipendenze e un sistema di casse malati e le possibilità di trattamento svizzere erano a loro volta limitate. Questa precisizzazione è dogmaticamente importante, perché chiarisce che lo standard dell'assistenza medica nello Stato d'origine non deve essere equiparato in assoluto allo standard svizzero. Il ricorrente, che nonostante un trattamento sostitutivo svizzero decennale ha continuato a consumare cocaina, non può invocare con successo la superiorità del sistema svizzero.

Il richiamo al fatto che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere pianificata e attuata con cura e che va tenuto conto della circostanza della sostituzione con metadone rimanda all'interfaccia tra l'ordinanza di espulsione da parte del giudice penale e l'esecuzione. Ciò corrisponde alla giurisprudenza, secondo cui eventuali ostacoli all'esecuzione svolgono un ruolo nella ponderazione degli interessi da parte del giudice penale (DTF 149 IV 231 consid. 2.1.2; DTF 147 IV 453 consid. 1.4.5), mentre per il resto sono competenti le autorità di esecuzione (cfr. la panoramica dei Limiti e restrizioni delle misure di allontanamento e di mantenimento a distanza su glossagens.ch).

Una certa tensione sussiste rispetto alla sintesi di bger-update.ch di 6B_84/2024, in cui il Tribunale federale ha annullato un'espulsione, perché l'autorità inferiore aveva sì ammesso un caso di rigore, ma non aveva effettuato una vera ponderazione degli interessi e aveva omesso integralmente l'esame dei pericoli ai sensi dell'art. 3 CEDU. Nel caso di specie l'autorità inferiore ha correttamente svolto l'esame del caso di rigore (caso di rigore escluso, ponderazione degli interessi effettuata in via subordinata) e il Tribunale federale lo conferma. Entrambe le decisioni mostrano tuttavia che l'assistenza medica nello Stato d'origine è un centrale oggetto di esame, che non può essere sbrigato con meri rinvii a offerte Internet — un'esigenza che il Tribunale federale riconosce espressamente nella presente sentenza («Il ricorrente critica a ragione …»), anche se conferma il risultato.

Conclusione

La sentenza conferma la giurisprudenza consolidata sull'art. 19 CP (delimitazione incapacità di imputabilità/scemata imputabilità) e sull'art. 66a cpv. 2 CP (esame del caso di rigore e ponderazione degli interessi in caso di espulsione). Nella questione dell'imputabilità si tratta di un'applicazione lineare della prassi costante: una capacità di discernimento «significativamente ridotta» non è sufficiente per l'incapacità di imputabilità, e la valutazione della perizia da parte dell'autorità inferiore non è arbitraria. Nella questione dell'espulsione la sentenza fornisce una precisa collocazione dogmatica dell'argomento dell'assenza di programmi metadone nello Stato d'origine, che è di rilievo per la prassi: l'assenza di un programma statale di sostituzione paragonabile non conduce necessariamente all'inammissibilità, qualora sia garantita un'assistenza medica di base e le possibilità di trattamento svizzere erano a loro volta limitate. La critica all'insufficiente motivazione dell'autorità inferiore in merito al programma metadone («critica a ragione») unitamente alla conferma del risultato mostra che il Tribunale federale controlla l'esame materiale del caso di rigore con crescente cura, senza tuttavia intervenire automaticamente in senso cassatorio in caso di difetti formali, qualora la causa sia stata decisa correttamente nel merito. L'espulsione di otto anni nei confronti di uno straniero cinquantanovenne, residente in Svizzera da 45 anni, privo di mezzi e politossicomane, con cattiva integrazione e prognosi legale sfavorevole, illustra la durezza, ma anche l'applicazione coerente dell'iniziativa per l'espulsione.

Annotazioni dei lettori

Per questa sentenza non vi sono ancora annotazioni.

Il suo messaggio non viene pubblicato alla lettera. La redazione lo esamina; le domande e le constatazioni pertinenti vengono approfondite e pubblicate qui sotto forma di annotazione equilibrata. La preghiamo di non indicare dati personali né di porre domande su casi propri.

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