Editoriale · Diritto processuale penale · Misure coercitive
Il sequestro non sostituisce una legge sul blocco
Il Ministero pubblico del Cantone di Vaud conduce da agosto 2024 un procedimento penale relativo a una presunta piattaforma di investimento online, attraverso la quale degli investitori sarebbero stati truffati per oltre 1,7 milioni di franchi. Il 15 luglio 2025 ha ingiunto a dieci imprese, sotto la minaccia della pena di cui all'art. 292 CP, di «sequestrare» determinati indirizzi web, impedendone la risoluzione sui loro risolutori DNS. Un provider ha impugnato il provvedimento. La Camera di ricorso penale del Cantone di Vaud ha ritenuto la distinzione tra sequestro e blocco eccessivamente formalistica e ha paragonato la misura a un blocco del conto. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso in composizione di cinque giudici e ha annullato il provvedimento (7B_52/2026 del 12 ottobre 2026, destinata alla pubblicazione). Aveva invece respinto nel febbraio 2026 la richiesta di effetto sospensivo; il blocco era quindi in vigore durante l'intero procedimento.
Cosa ha deciso il Tribunale federale
L'art. 263 cpv. 1 lett. d CPP in relazione all'art. 69 cpv. 1 CP non consente di imporre a un provider di accesso un blocco DNS. Se un URL o un nome di dominio sia un «oggetto» ai sensi dell'art. 69 CP, il tribunale lascia aperto, come già in 1B_294/2014 (consid. 4.3), al quale il Ministero pubblico si è richiamato a torto come implicita confermazione. La questione non era determinante, poiché il provvedimento non conferisce allo Stato alcun diritto di disposizione su un indirizzo, ma impone a un terzo in Svizzera un atto tecnico.
Il tenore letterale e la storia della norma non conducono, secondo la sentenza, a un risultato chiaro; le norme risalgono all'epoca precedente o di poco successiva alla diffusione del web. Determinante è la sistematica: la legge sui giochi in denaro (art. 86 segg. LGD), la legge sulle telecomunicazioni (art. 46a cpv. 3 LTC) e la LCSl (art. 26a) prevedono espressamente i blocchi, ciascuna con proprie competenze, rimedi giuridici e, nel diritto sui giochi in denaro, con un'indennità per i provider. Per il diritto sui giochi in denaro il Tribunale federale ha confermato la proporzionalità del blocco DNS nel DTF 148 II 392. Se le norme generali del CPP fossero già sufficienti, queste regolamentazioni speciali non avrebbero più un proprio ambito di applicazione. Quali reati giustifichino un blocco, quale autorità lo disponga e se sia ammesso a titolo preventivo sono valutazioni politiche che competono al legislatore federale; il tribunale non può creare un regime del genere mediante integrazione di lacune.
La posizione contraria
Il Ministero pubblico e una parte della dottrina argomentano a maiore ad minus: chi è autorizzato a sequestrare server potrebbe a maggior ragione ostacolare l'accesso a un sito web, tanto più che il blocco è più mite della disattivazione. A favore di questa tesi depone il riscontro pratico, che il Tribunale federale riconosce anch'esso: gli indirizzi registrati all'estero difficilmente possono essere confiscati, e il blocco è un mezzo efficace contro la truffa d'investimento in rete. Anche il paragone dell'autorità inferiore con il blocco del conto ha un nucleo corretto, poiché anche in quel caso il provvedimento è rivolto a un terzo, la banca.
Valutazione
La sentenza è nondimeno convincente, per tre ragioni. In primo luogo, il paragone con il blocco del conto convince solo in parte: la banca detiene un valore patrimoniale che viene assicurato per una futura confisca. Il blocco DNS non assicura nulla; il sito web continua a esistere e resta raggiungibile tramite provider esteri. Il sequestro è, secondo la giurisprudenza, una misura provvisoria e conservativa, e una misura senza un oggetto da assicurare non si inserisce in questo schema. In secondo luogo, l'argomento sistematico è più forte di quanto sembri a prima vista, poiché l'art. 26a LCSl mette proprio il blocco dei domini nelle mani delle autorità di perseguimento penale: il Ministero pubblico o il tribunale possono disporre la revoca di un nome di dominio e, fino al termine del procedimento penale, il suo blocco provvisorio. Il provvedimento è però rivolto al gestore del registro, non ai provider di accesso, e concerne solo i nomi di dominio di secondo livello sotto domini di cui la Svizzera è competente per l'amministrazione. Il legislatore ha quindi colto la questione anche nel contesto penale e l'ha affrontata puntualmente, in questa forma ristretta. In terzo luogo, il blocco, come sottolinea il tribunale, non riguarda solo gli imputati e i provider, ma tutti gli utenti in Svizzera. Una misura con questa ampiezza richiede, ai sensi dell'art. 197 cpv. 1 lett. a CPP, una base legale che determini l'occasione, la competenza e la tutela giuridica.
Resta aperta la questione di ciò che accade con gli indirizzi sotto domini svizzeri. Poiché il tribunale lascia espressamente aperta la questione se il nome di dominio sia un «oggetto», un sequestro presso il gestore del registro non è escluso. La sentenza concerne il blocco presso il provider di accesso, non ogni forma di accesso a un dominio. Per il perseguimento penale la situazione riguardo alle piattaforme di truffa con indirizzi esteri resta invece chiara: senza una nuova base legale non vi è alcun blocco.
Commentato: 7B_52/2026